Art. 10.
(Modifica dell'articolo 232 del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 232. - (Liquidazione del compenso al perito). - 1. Il compenso al perito è liquidato, entro un mese dal deposito della perizia in cancelleria, con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Il compenso, esente da ogni incombenza di legge, deve essere erogato al perito entro un mese dalla data del decreto di liquidazione».

 

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